MANIFESTO SOVRANISTA

Versione 12 maggio 2019
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"Dichiarazione Universale dei diritti e dei doveri di ogni Popolo e di ogni Nazione" - Italia 2019

Su ispirazione di un articolo del prof. Becchi e su modello della "Dichiarazione Universale dei diritti e dei doveri dell'Uomo e del Cittadino, Francia 1791"

...l'oblio ed in alcuni casi persino il disprezzo dei diritti e dei doveri di ogni Nazione verso il suo proprio Popolo, ha ovunque generato malcontento popolare, rivolte e guerre, in data _data_da_definire_ i Rappresentanti Democratici Sovranisti di ogni Popolo e di ogni Nazione assembleatisi a _luogo_da_definire_, espongono in maniera pubblica e solenne i diritti naturali, inalienabili e sacri di tutti i Popoli, affinché questa dichiarazione incessantemente rammenti a tutti gli abitanti del pianeta i diritti e i doveri della Nazione sotto la cui giurisdizione essi, come insieme di cittadini, nascono e si muovono; affinché luce e guida e timore da tale universale Dichiarazione dei diritti e dei doveri di ogni Popolo e Nazione, attingano coloro che desiderano sottomettere alla propria volontà o legge particolare il potere legislativo, esecutivo e giudiziario emanato da ogni legittima Carta Costituzionale Popolare; affinché le azioni dei Governi Nazionali, fondati d’ora innanzi su pochi principi semplici ed incontestabili, non disattendano di mantenere integre le rispettive Costituzioni e l'indipendenza di esse da ogni potere extra-nazionale riconosciuto o non-riconosciuto, manifesto o non-manifesto. Di conseguenza, l’Assemblea Internazionale Sovranista riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici di Dio, i seguenti 11 diritti fondamentali di ogni Popolo e di ogni Nazione:

Art.1

a) Si definisce "Popolo" ogni aggregato umano sufficientemente numeroso, dotato di propria lingua, tradizioni e cultura.
b) Ogni Popolo é libero nonchè pari in dignità e diritti ad ogni altro Popolo.
c) Il Diritto all'Autodeterminazione di un Popolo non può essere espresso a danno di altri Popoli.

Art.2

a) Ogni Popolo ha diritto ad un territorio di proprietà sovrana, di proporzioni adeguate al volume demografico da esso esibito al momento della sua fondazione giuridica.
b) Sul proprio territorio, ogni Popolo ha diritto di allestire propri organi di amministrazione economica, politica, giurisprudenziale e militare, i quali, relati insieme, costituiscono la "Nazione".
c) Gli organi di una Nazione Sovrana sono formalmente e sostanzialmente indipendenti dagli organi amministrativi di altri Popoli e Nazioni. Essi fanno capo al Popolo e soltanto al suo Popolo. Essi dipendono dal Popolo, che ha il diritto di autorganizzarsi per testare, certificare ed assicurare l'onestà e la trasparenza delle procedure democratiche di gestione e di accesso a tali organi di amministrazione nazionale.

Art.3

a) Il fine di ogni Nazione è la conservazione, la protezione, la elaborazione ed il rilancio dei diritti naturali e dei valori civici nel tempo conquistati dal suo proprio Popolo e da lui sigillati nella sua propria Carta Costituzionale.
b) Una Carta Costituzionale Legittima interpreta e perora, per mano del suo proprio Popolo, diritti basilari quali la pace, la libertà, la giustizia, la compassione, la sicurezza e la resistenza all’oppressione. Essi sono anche dei doveri.
c) Tutte le Costituzioni redatte da enti sovranazionali o da volontà aliene, estranee alla amministrazione nazionale e/o alla sensibilità popolare di riferimento, sono illegittime. Parzialmente manipolate e/o generate da terze parti, esse sono parzialmente illegittime ancorquando perorino una particolare interpretazione di sacri diritti quali la pace, la libertà, la giustizia, la compassione, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.

Art.4

a) Nessun Popolo può nè deve espiare per i reati di pochi. La vita e la salute di una intera Popolazione non possono dipendere dalle conseguenze - generantesi sul piano diplomatico internazionale - delle posizioni filosofiche e/o politiche espresse dalla Nazione che rappresenta quel Popolo dinanzi ad altri Popoli e Nazioni.
b) La guerra e la penuria alimentare, energetica, medicale o di altro genere, minacciano potentemente il Sacro Diritto ad una Dignitosa Sussistenza proprio di ogni terrestre. Viene dunque ripudiata la guerra sia finanziaria sia militare come strumento di risoluzione di conflitti tra Nazioni, Popoli e/o culture diverse.
c) Tutti i Popoli devono agire gli uni verso gli altri in spirito di cooperazione e fratellanza, o, almeno, di non-belligeranza.
d) Ogni Nazione resta ogn'ora sovrana nel comunicare o non-comunicare, commerciare o non-commerciare con altri Popoli e Nazioni.

Art.5

a) Entro i propri confini nazionali, ogni Nazione é Sovrana, libera ed indipendente.
b) Nel suo proprio territorio, sopra tutti gli organi amministrativi da essa costituzionalmente predisposti al servizio del suo Popolo, per il benessere del suo Popolo e la salvaguardia della cultura nazionale, nessun ente privato o pubblico intra-nazionale, inter-nazionale o sovra-nazionale può godere di Autorità Giuridica superiore rispetto a quella emanata dalla Nazione e dai suoi legittimi rappresentanti.

Art.6

a) La sovranità di una Nazione pertiene il diritto ed il dovere di dare integrale esecuzione alla propria Carta Costituzionale.
b) La classe politica democraticamente eletta a guida della Nazione, non é libera di disattenderne gli obbligi e le funzioni, di negligerne alcune parti nè di demandarne il controllo o l'esercizio ad organismi estranei e stranieri, se non in quei casi in cui il suo stesso Popolo avochi esplicitamente interventi esterni per l'impianto o il ripristino delle basilari condizioni di legittima rappresentanza democratica e di rispetto della libertà individuale come del benessere sociale.

Art.7

a) Dalla piena espressione del suo proprio Popolo come Comunità Democratica Autonoma, Adulta e Responsabile, ogni Nazione trae legittimitá giuridica ed esistenziale dinanzi a se stessa, a Dio e alle altre Nazioni.
b) Nessuna Nazione può essere punita, molestata, minacciata o irretita da organismi alloctoni per il carattere politico, economico o religioso da essa manifestato, purché tale carattere non vìoli palesemente la Volontà Popolare democraticamente espressa dal suo proprio Popolo, che la Nazione è chiamata a formare, nutrire ed istruire come una madre, e a custodire come un padre.

Art.8

a) Ogni Nazione ha il diritto ed il dovere di dotarsi di proprie strutture di comunicazione con il suo proprio Popolo, in quantità e qualità idonee a intercettare i naturali flussi comunicativi sociali.
b) L'attività editoriale della Nazione deve esistere in equilibrata concorrenza con Emittenti Indipendenti di origine terza (private e/o straniere), onde favorire la maturità, la libertà e la indipendenza intellettuale della Opinione Pubblica del suo proprio Popolo.
c) Ogni Nazione conserva sovrano ed integrale diritto di analisi, rimozione e sostituzione dei propri operatori mediatici qualora la Comunicazione da essi predisposta non risponda alle esigenze e finalità poste dalla Autocoscienza Politica Nazionale democraticamente eletta.

Art.9

a) L'originario ed originale patrimonio naturale, culturale, artistico, economico, monetario, genetico e spirituale di una Nazione, é sua sacra eredità storica che essa può condividere in maggiore o minore misura con altre Nazioni, purchè tale condivisione sia frutto di diffuso ed esplicitato consenso popolare e di spirito di alleanza libero e sovrano, ovvero affrancato da qualunque circostanza economico-politica intimidatrice o ricattatoria, direttamente o indirettamente perpetrata da una o più Nazioni verso l'altra.
b) La Nazione Sovrana non può vendere o cedere a privati nè a Nazioni terze, nessun diritto di proprietà sul proprio patrimonio costitutivo, senza opportuna verifica referendaria nazionale o locale.

Art.10

a) L'esercizio puro ed assoluto della Sovranità Nazionale, rammentato e difeso da codesta Dichiarazione Universale dei diritti e dei doveri di ogni Popolo e di ogni Nazione, trova invalicabili limiti naturali nella Volontà Generale formalmente esposta dal Popolo ai suoi propri organi di pubblica rappresentanza nazionale, nonchè nel diritto naturale di altre Nazioni a dare esecuzione alle proprie Carte Costituzionali nei rispettivi territori nazionali.
b) Qualora i naturali limiti della Sovranità Nazionale vengano ridiscussi, ampliati o compressi previo accordi formali con altre Nazioni e conferme plebiscitarie dei rispettivi Popoli, si costituisce una "Comunita di Nazioni".

Art.11

a) La Comunità di Nazioni ha il compito di dissuadere le Nazioni di cui essa si compone, da qualunque attivita legislativa, economica, politica o militare tesa a ostacolare o inibire la Volontà Popolare sacra e vivente entro i rispettivi confini nazionali.
b) La "Comunità di Nazioni" elabora e promuove dottrine filosofiche e strategie politico-economiche utili a realizzare più efficacemente i talenti affioranti nelle rispettive Società Nazionali, al fine di aumentare la felicità e la prosperità di ogni Popolo Membro, salvaguardandone, rispetto alla Comunità di Nazioni di cui è parte, la differenza e unicità dal punto di vista economico, culturale, materiale e spirituale.

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